Noleggio a Lungo Termine per aziende e professionisti: deducibilità e detraibilità

Per professionisti e aziende, scegliere un’auto significa valutare non solo il modello e il canone, ma anche l’impatto della mobilità sui costi dell’attività. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno e della pianificazione dei nuovi budget, può essere il momento giusto per capire meglio quali vantaggi fiscali può offrire il Noleggio a Lungo Termine.

Settembre segna per molte attività la ripresa a pieno ritmo dopo la pausa estiva, ma coincide anche con un periodo importante per fare il punto sull’anno in corso e iniziare a pianificare quello successivo.

Budget, investimenti, nuove esigenze operative: per professionisti e aziende questo può essere il momento giusto per chiedersi anche come gestire la mobilità nei prossimi mesi.

Tra le soluzioni da valutare c’è il Noleggio a Lungo Termine, che per chi opera con Partita IVA può presentare anche alcuni vantaggi dal punto di vista fiscale.

Due termini, in particolare, ricorrono spesso quando si parla di auto aziendali: deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA.

Sembrano simili, ma indicano due cose molto diverse.

Deducibilità e detraibilità: qual'è la differenza?

La deducibilità riguarda il costo del noleggio e agisce sul reddito imponibile.

In altre parole, la quota deducibile viene considerata tra i costi dell’attività e contribuisce a ridurre il reddito sul quale saranno calcolate le imposte.

Facciamo un esempio molto semplice: se un professionista ha un reddito di 50.000 euro e può portare in deduzione 1.000 euro di costi, le imposte saranno calcolate su 49.000 euro anziché su 50.000.

Questo non significa quindi risparmiare direttamente 1.000 euro di tasse, ma ridurre l’importo sul quale verranno calcolate le imposte

La detraibilità dell’IVA, invece, riguarda l’IVA pagata sul canone.

Se, ad esempio, una fattura contiene 100 euro di IVA e nel caso specifico è prevista una detraibilità del 40%, sarà possibile portare in detrazione 40 euro di IVA.

Ed è proprio quest’ultimo punto a essere fondamentale: non esiste una percentuale valida indistintamente per tutte le Partite IVA.

I casi principali: quanto si deduce e quanto si detrae 

La percentuale di vantaggio fiscale dipende da due variabili: come viene usata l'auto e chi è il titolare del contratto.

  • Uso esclusivamente strumentale
    Quando il veicolo è indispensabile all'attività stessa (taxi, autoscuole, auto delle imprese di noleggio o leasing, auto adibite a uso pubblico) la deducibilità arriva al 100% e l'IVA è interamente detraibile. È il caso più favorevole, ma anche il più circoscritto: riguarda le aziende per cui l'auto è l'oggetto del lavoro, non chi la usa per raggiungere clienti o sedi.

  • Uso aziendale non esclusivo (auto in flotta, non assegnate)
    Per le vetture aziendali che non rientrano nell'uso strumentale né in quello promiscuo, la deducibilità è del 20%, con un tetto di costo di 3.615,20 euro annui sulla sola quota di noleggio puro (nessun limite invece sulla quota servizi come manutenzione, assicurazione, gestione). L'IVA è detraibile al 40%.

  • Uso promiscuo (auto assegnata al dipendente)
    È la formula più diffusa nelle flotte aziendali: il dipendente usa il veicolo sia per lavoro sia per esigenze personali. In questo caso la deducibilità sale al 70%, senza tetto di costo. Sul fronte IVA, la percentuale varia in base al riaddebito: 40% se il valore non viene riaddebitato al dipendente, fino al 100% se il fringe benefit viene fatturato con IVA pari almeno al valore normale.

  • Professionisti e studi associati
    Chi è titolare di partita IVA può dedurre il 20% del canone, con lo stesso tetto di 3.615,20 euro l'anno per la quota noleggio (senza limiti sulla quota servizi) e una detrazione IVA del 40%. Negli studi associati le stesse regole valgono per ciascun socio o professionista.

  • Agenti e rappresentanti di commercio
    Categoria con condizioni più favorevoli: deducibilità all'80%, tetto di costo elevato a 5.164,57 euro annui per la quota noleggio (senza limiti sulla quota servizi) e detrazione IVA fino al 100%.

Il nodo fringe benefit: cosa cambia con le nuove regole 

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (regole confermate anche nella Legge di Bilancio 2026) il calcolo del fringe benefit sulle auto a uso promiscuo non si basa più sulle emissioni di CO₂, ma sul tipo di alimentazione del veicolo. La base di calcolo resta il costo chilometrico ACI moltiplicato per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui; su questo importo si applica una percentuale che varia sensibilmente:

  • 10% per i veicoli elettrici (BEV)
  • 20% per gli ibridi plug-in (PHEV)
  • 50% per i veicoli a benzina, diesel e full hybrid

Il divario tra elettrico e termico è quindi netto, e destinato a pesare sempre di più nelle scelte di flotta: un'auto elettrica assegnata ai dipendenti genera un fringe benefit imponibile molto più contenuto, con benefici sia per l'azienda sia per il lavoratore in busta paga.

Le regole restano invariate per i veicoli immatricolati e assegnati con contratti precedenti al 2025, per i quali continua ad applicarsi il vecchio schema basato sulle fasce di emissione (dal 25% al 60%).

Perché, a conti fatti, il noleggio resta la scelta più efficiente

Rispetto all'acquisto diretto, il Noleggio a Lungo Termine offre due vantaggi che vanno oltre le percentuali di deducibilità:

  • Canone fisso e prevedibile, che include manutenzione, assicurazione e gestione: la parte "servizi" del canone, tra l'altro, non è quasi mai soggetta ai tetti di costo che invece limitano l'acquisto.

  • Nessun onere di proprietà: l'azienda non si carica di ammortamenti, gestione del fine vita del veicolo o rischio di svalutazione, e può pianificare il budget mobilità con margini di errore molto più ridotti.

A questo si aggiunge un elemento spesso sottovalutato: la corretta applicazione di queste agevolazioni richiede una documentazione solida (contratti di assegnazione, regolamenti interni, tracciabilità dei pagamenti per i carburanti) che va predisposta con attenzione fin dall'attivazione del contratto, non recuperata in sede di controllo.

Fonti: normativa TUIR art. 164 e aggiornamenti Legge di Bilancio 2025-2026; dati verificati su fonti di settore aggiornate al 2026.
 


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